La Legge n. 1/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2026, introduce importanti novità in materia di funzioni della Corte dei conti, di responsabilità amministrativa e danno erariale, con l’obiettivo di favorire una gestione pubblica più spedita ed efficace.
Allo stato attuale, in materia di danno erariale, i dipendenti pubblici rispondono per dolo e colpa grave, mentre – a differenza di quanto avveniva in passato – è vietato all’ente pubblico di assicurare la responsabilità civile di dipendenti e amministratori per questa tipologia di rischio, che viene lasciata all’assicurazione volontaria dei singoli funzionari (fatta salva l’eccezione prevista per i progettisti e verificatori interni, disciplinata dal Codice dei contratti pubblici).
Il D.L. 76/2020 aveva introdotto poi, sempre a tutela dei dipendenti pubblici, la misura temporanea (giunta a scadenza il 31/12/2025) che limitava la responsabilità amministrativa ai soli casi di dolo, riconducendo la responsabilità per colpa grave ai soli casi di “violazione manifesta di norme di diritto”.
Per quanto riguarda il danno causato da colpa lieve, invece, è ancora l’ente pubblico a rispondere direttamente del danno causato dal proprio dipendente.
La nuova Legge, modificando la L. 20/1994, prevede che chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche, ed è quindi soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, deve stipulare una polizza assicurativa prima dell’assunzione dell’incarico, a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave.
Nei procedimenti per danno erariale, l’impresa di assicurazione diventa litisconsorte necessario, con un coinvolgimento diretto nel giudizio.
La colpa grave viene circoscritta prevedendo che il risarcimento a carico del funzionario pubblico sussiste solo nel caso in cui lo stesso venga condannato nell’ambito di un procedimento amministrativo e viene limitata dal legislatore alle specifiche fattispecie di violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, travisamento del fatto e affermazione o negazione di fatti in evidente contrasto con gli atti del procedimento.
Salvi i casi di dolo o illecito arricchimento, la Corte dei conti potrà esercitare il potere di riduzione del danno, ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e comunque non oltre il doppio della retribuzione lorda annua.
Le nuove disposizioni sulla colpa grave si applicano anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge, prevista per il 22 gennaio 2026.


